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Regesto

Art. 8 CEDU; permesso di dimora per il padre straniero di una figlia svizzera.
L'art. 8 CEDU si applica quando uno straniero può far valere una relazione intatta con il figlio che ha il diritto di risiedere in Svizzera, sebbene non gli sia stata attribuita l'autorità o la custodia parentale (consid. 1d).
Il ricorrente e la figlia intrattengono una relazione stretta ed effettivamente vissuta. La decisione impugnata lede il diritto al rispetto della vita familiare del ricorrente ai sensi dell'art. 8 n. 1 CEDU. Un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU in determinati casi, in particolare quando si tratta di praticare una politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri. Il rilascio - o il rifiuto - di un permesso di dimora in base all'art. 8 CEDU va deciso effettuando una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 8 CEDU, art. 8 n. 1 CEDU, art. 8 n. 2 CEDU