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Regesto

Art. 88 OG; legittimazione a proporre ricorso di diritto pubblico.
Le condizioni alle quali il danneggiato può proporre ricorso di diritto pubblico nel quadro di un procedimento penale valgono anche nel caso di delitti contro l'onore (conferma della giurisprudenza; consid. 1).
Art. 4 Cost.
1. I cantoni possono subordinare la presentazione della querela penale a requisiti di forma particolari in materia di rappresentanza, sempreché gli stessi non ostacolino l'applicazione del diritto federale sostanziale (consid. 3a).
2. Nel cantone di Svitto è consentito d'applicare analogicamente alla rappresentanza del danneggiato che presenta querela penale le prescrizioni di forma stabilite nel codice di procedura civile (consid. 3a). È data tuttavia una violazione dell'art. 4 Cost. ove non sia applicato l'insieme delle disposizioni del codice di procedura civile vigenti in questo ambito, come, ad esempio, quelle relative alla riparazione del vizio in caso di petizione irregolare (§ 97 CPC/SZ), o di mancanza o insufficienza della procura (§ 35 CPC/SZ; consid. 3b).

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referenza

Articolo: Art. 4 Cost., Art. 88 OG, § 97 CPC, § 35 CPC