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Regesto

Art. 684 e 688 CC; relazione fra il diritto privato federale in materia di protezione contro le immissioni (negative) e il diritto pubblico cantonale relativo alle piantagioni.
I Cantoni sono abilitati ad emanare norme di diritto pubblico anche in campi per i quali è prevista - come l'art. 688 CC - una riserva in favore del diritto civile cantonale. In un tal caso la protezione minima del diritto federale contro le immissioni (negative) non entra più in considerazione (consid. 3).

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Articolo: Art. 684 e 688 CC