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Regesto
Art. 12 cpv. 2 LAMI, art. 21 cpv. 1 Ord. III.
La procreazione artificiale per fecondazione in vitro e trapianto dell'embrione (FIVET) non costituisce misura scientificamente riconosciuta per ovviare alla sterilità femminile.
Pertanto le casse ammalati riconosciute non sono tenute a prendere a carico le spese relative a titolo di prestazioni obbligatorie.
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referenza
Articolo: Art. 12 cpv. 2 LAMI, art. 21 cpv. 1 Ord