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Regesto

Art. 34 Cost., art. 31 cpv. 1bis e art. 77 cpv. 2 LDP; elezioni del Consiglio nazionale del 22 ottobre 2023; sotto-congiunzioni tra liste di partiti politici differenti.
Ammissibilità del ricorso, in particolare natura della decisione impugnata (consid. 1).
Rispetto del termine di ricorso ai sensi dell'art. 77 cpv. 2 LDP davanti al Consiglio di Stato (consid. 2).
Interpretazione letterale (consid. 3.3), teleologica e storica (consid. 3.4) dell'art. 31 cpv. 1bis LDP; ne risulta che solo la sotto-congiunzione tra liste di un medesimo partito o dello stesso gruppo è autorizzata dall'art. 31 cpv. 1bis LDP (consid. 3).
La circolare del 19 ottobre 2022 del Consiglio federale ai Governi cantonali concernente le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale è conforme all'art. 31 cpv. 1bis LDP (consid. 4).
Il divieto di sotto-congiunzioni tra liste di partiti differenti non è contrario all'art. 34 Cost. (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 31 cpv. 1bis e art. 77 cpv. 2 LDP, Art. 34 Cost., art. 77 cpv. 2 LDP