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Regesto

Limitazione delle abitazioni secondarie (art. 75b e 197 n. 9 Cost.); applicabilità immediata delle nuove disposizioni costituzionali dall'11 marzo 2012.
Panoramica dei diversi pareri sulla questione (consid. 2-7).
Entrata in vigore delle nuove disposizioni costituzionali l'11 marzo 2012 (consid. 8).
L'art. 75b cpv. 1 in relazione con l'art. 197 n. 9 cpv. 2 Cost. contiene un divieto di rilasciare licenze edilizie immediatamente applicabile per le residenze secondarie nei Comuni in cui la quota del 20 % è già raggiunta o superata (consid. 9 e 10).
Questo divieto vale per tutte le licenze edilizie rilasciate in prima istanza nei Comuni interessati a partire dall'11 marzo 2012: i permessi di costruzione rilasciati prima del 1° gennaio 2013 sono annullabili su ricorso, mentre quelli concessi dopo questa data sono nulli in virtù dell'art. 197 n. 9 cpv. 2 Cost. (consid. 11).

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referenza

Articolo: art. 197 n. 9 cpv. 2 Cost., art. 75b e 197 n. 9 Cost.