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Regesto

Art. 15 cpv. 3 e 85 lett. a OG. Diritti politici; concretizzazione di un'iniziativa generica.
La nozione di "decisione sull'ammissibilità di un'iniziativa" dell'art. 15 cpv. 3 OG deve essere interpretata in modo ampio, ossia nel senso ch'essa non comprende solo la questione di sapere se una proposta debba essere sottoposta al voto popolare, ma anche quella di sapere in che forma essa debba essergli sottoposta (consid. 1).
Legittimazione di un cittadino e di un partito politico ad invocare a sostegno di un ricorso di diritto pubblico fondato sull'art. 85 lett. a OG la censura secondo cui il progetto di legge sottoposto al popolo snatura l'iniziativa (consid. 2a). Esaurimento del corso delle istanze cantonali e ricevibilità del ricorso (consid. 2b-d).
Potere d'esame del Tribunale federale nel quadro dell'art. 85 lett. a OG (consid. 3).
Principi del diritto ticinese relativi alla trattazione di un'iniziativa generica (consid. 4a) e riassunto della giurisprudenza del Tribunale federale (consid. 4b).
Nel caso concreto, il Parlamento cantonale, adottando il contestato progetto di legge, ha ecceduto la latitudine di giudizio che gli competeva per concretare l'iniziativa generica (consid. 5 e 6). Annullamento totale della decisione impugnata, alfine di consentire al Parlamento cantonale di pronunciarsi nuovamente e liberamente sulla questione (consid. 6b).

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referenza

Articolo: art. 85 lett. a OG, Art. 15 cpv. 3 e 85 lett. a OG, art. 15 cpv. 3 OG