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Regesto

Art. 83 lett. t e art. 89 cpv. 1 lett. c LTF; art. 1 cpv. 2 e art. 32 dell'Accordo sul trasporto aereo; art. 4 lett. b e art. 6 del regolamento (CE) 1008/2008; regolamento (CEE) 3922/91 UE OPS 1.003 lett. a cifra 1 e UE OPS 1.175 lett. a e i così come appendice 2 dell'UE OPS 1.175; ammissibilità di una valutazione ("assessment") per un posto di responsabile ("postholder").
Portata della clausola d'esclusione di cui all'art. 83 lett. t LTF e rinuncia alla condizione dell'interesse attuale (consid. 1). Rapporti tra i diritti aeronautici svizzero ed europeo e interpretazione delle basi legali del diritto europeo; distinzione tra approvazione ("approval") e accettazione ("acceptance") da parte delle autorità (consid. 2 e 3). Le condizioni alle quali un responsabile delle operazioni aeree ("postholder flight operations") deve soddisfare risultano in modo sufficientemente chiaro dal diritto europeo. È ammissibile organizzare una valutazione ("assessment"), senza che vi sia bisogno di una base legale supplementare nel diritto nazionale (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 4 lett. b e art. 6 del