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Regesto

Art. 34 Cost.; art. 89 cpv. 3 LTF; dichiarazione di inammissibilità di un'iniziativa popolare comunale.
Il Comune non è legittimato a ricorrere sulla base dell'art. 89 cpv. 3 LTF (consid. 1.3).
Una dichiarazione di inammissibilità parziale è possibile soltanto se la parte rimanente dell'iniziativa mantenga un senso corrispondente alla volontà degli iniziativisti e dei firmatari. Ciò non è il caso in concreto (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 89 cpv. 3 LTF, Art. 34 Cost.