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Regesto

Art. 15 e 16 WPPT, art. 190 Cost., art. 60 LDA; nozione di "adeguatezza" rispettivamente di remunerazione adeguata per l'utilizzazione di diritti affini (Tariffa comune S [2011-2013]).
Vista l'imprecisione degli art. 15 e 16 WPPT, non è proibito al legislatore di stabilire mediante una scelta politica la remunerazione adeguata in un rapporto di dieci (per i diritti d'autore) a tre (per i diritti affini), come è previsto dall'art. 60 cpv. 2 LDA (consid. 5 e 6).
La riserva secondo la quale deve essere garantita agli aventi diritto "una remunerazione adeguata mediante una gestione razionale" (art. 60 cpv. 2, seconda frase, LDA) permette di scostarsi da questo rapporto rispettivamente dalla soglia del tre per cento quando vi sono motivi importanti che dimostrano che una tariffa non prevede effettivamente una remunerazione adeguata. Il cosiddetto "metodo di simulazione della concorrenza" consente solo in modo limitato di valutare l'adeguatezza di una tariffa (consid. 6.5).
Il fatto che, allo stato attuale delle conoscenze, i diritti affini siano in parte meglio remunerati in altri Stati europei ("metodo del confronto tra gli Stati") non permette di ritenere che, nella versione approvata dalla Commissione arbitrale federale, la Tariffa comune S (2011-2013) sia contraria al diritto federale (consid. 7).

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referenza

Articolo: Art. 15 e 16 WPPT, art. 190 Cost., art. 60 LDA, art. 60 cpv. 2 LDA

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