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Regesto

Rilascio dell'autorizzazione d'esercizio a un istituto privato d'assicurazione; art. 5-14 LSA; art. 70 cpv. 2 LAINF.
1. La sorveglianza dello Stato sugli istituti d'assicurazione privati (art. 9 LSA) è di natura sostanziale; essa implica che il Dipartimento federale di giustizia e polizia è tenuto, oltre che a controllare le condizioni - di natura formale - previste dagli art. 10-14 LSA, a verificare se, per circostanze particolari, non sia vietato ad un istituto privato di esercitare determinati rami d'assicurazione (consid. 3a).
2. L'art. 5 LSA non impedisce le casse malati riconosciute di offrire anche prestazioni diverse da quelle che vi sono espressamente menzionate (consid. 3b). Tuttavia, la questione se le casse malati riconosciute abbiano il diritto di esercitare pure l'assicurazione contro gli infortuni è risolta nella LAINF (art. 70 cpv. 2) (consid. 3c, d). Nella fattispecie, i dirigenti di una cassa malati hanno creato un istituto d'assicurazione privato, senza ricorrere, in un modo o in un altro, a fondi della cassa malati. La LAINF non è stata pertanto violata od elusa (consid. 3d, e).

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referenza

Articolo: art. 5-14 LSA, art. 70 cpv. 2 LAINF, art. 9 LSA, art. 5 LSA