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Regesto

Realizzazione dei beni mobili nel fallimento.
L'art. 128 RFF non è applicabile analogicamente alla realizzazione di beni mobili. Dopo la seconda adunanza dei creditori può quindi essere ordinata la realizzazione di beni su cui è stato fatto valere un diritto di ritenzione, prescindendo dall'eventuale pendenza di azioni con le quali sia stata impugnata la graduatoria con riferimento al diritto di ritenzione.

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referenza

Articolo: art. 128 RFF