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Regesto

Effetto del rinvio all'autorità cantonale (art. 66 OG).
Il quadro della decisione che dev'essere pronunciata dall'autorità cantonale in virtù del rinvio è determinato, sotto il profilo giuridico, dalla decisione di rinvio del Tribunale federale. Il punto litigioso delimitato dal rinvio non può essere esteso né fondato su di una nuova base giuridica e il ricorrente, in precedenza vittorioso, non può quindi, nella nuova procedura cantonale, subire un peggioramento della sua situazione di diritto.

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referenza

Articolo: art. 66 OG