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Regesto

Vendita immobiliare sottoposta a condizione (art. 217 cpv. 1 CO); prescrizione dell'azione volta alla restituzione dell'indebito arricchimento (art. 67 cpv. 1 CO).
Una promessa di vendita combinata con un diritto di compera è stata in concreto qualificata come una vendita immobiliare sottoposta a condizione (consid. 3.2.1). Le prestazioni effettuate sulla base di un contratto soggetto a una condizione sospensiva, che non si è realizzata, vanno restituite secondo le norme sull'arricchimento indebito (consid. 3.2.2). L'azione volta alla restituzione di tali prestazioni si prescrive in un anno dal giorno in cui l'acquirente ha preso conoscenza del suo diritto di ripetizione (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 217 cpv. 1 CO, art. 67 cpv. 1 CO