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Regesto

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero.
1. Il Consiglio di Stato non costituisce una commissione di ricorso indipendente ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 OG neppure quando decida quale autorità di ricorso nel quadro di una procedura amministrativa interna (consid. 1).
2. Estensione dell'obbligo di esame incombente alle autorità cantonali in virtù dell'art. 23 OAFE. (consid. 2).
3. Violazione di tale obbligo di esame quando si tratti di determinare se sussista una participazione finanziaria importante da parte di persone all'estero (consid. 3); violazione dell'obbligo dell'assoggettamento al regime autorizzativo in caso di finanziamento eccedente le norme usuali (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 105 cpv. 2 OG, art. 23 OAFE