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Regesto

Privazione della libertà a scopo di assistenza. Procedura nei Cantoni (art. 397e CC); accesso diretto a un giudice (art. 397d CC). Principio della celerità (art. 397f cpv. 1 CC, art. 5 n. 4 CEDU).
Il diritto federale vuole garantire con riguardo alla CEDU l'accesso diretto e rapido a un tribunale. La disciplina lucernese non è compatibile con queste esigenze del diritto federale laddove essa prevede l'accesso al giudice solo dopo che un collocamento cautelare è già stato verificato da un'autorità amministrativa (consid. 2).
Non è possibile stabilire in modo generale ed astratto alla luce di criteri unitari e formali quali sono le procedure che ossequiano i requisiti temporali dell'art. 397f cpv. 1 CC. Determinante è, come nell'ambito della prassi sviluppata in applicazione dell'art. 5 n. 4 CEDU, l'insieme delle circostanze del caso concreto (consid. 3a). Violazione del principio della celerità negato nella fattispecie in esame (consid. 3b).

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Articolo: art. 397f cpv. 1 CC, art. 5 n. 4 CEDU, art. 397e CC, art. 397d CC