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Regesto a
Art. 30c cpv. 6 e art. 30d cpv. 5 LPP ; art. 331e cpv. 6 e 8 CO ; art. 22 LFLP; art. 122 CC.
Nella determinazione della prestazione di uscita non si deve considerare una perdita registrata su un prelievo anticipato durante il matrimonio (consid. 3).
Regesto b
Art. 30c LPP; art. 22 cpv. 2 LFLP; art. 122 CC.
Presa a carico della perdita di interessi sul prelievo anticipato. Accenno alle opinioni espresse in dottrina (consid. 4.1 e 4.2). Sulla prestazione di uscita esistente al momento del matrimonio devono in ogni caso essere corrisposti gli interessi fino al momento del prelievo anticipato e in seguito nella misura del saldo se questo è inferiore alla prestazione di uscita esistente al momento del matrimonio aumentata degli interessi maturati fino al prelievo anticipato (consid. 4.3).
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo:
art. 122 CC,
Art. 30c cpv. 6 e