Regesto
Art. 4 CF; assistenza giudiziaria gratuita nel processo di paternità.
L'assistenza giudiziaria gratuita non può essere rifiutata nè alla madre nè al figlio in dipendenza di un'attitudine negligente della madre (in particolare, per aver essa dato luogo alla propria indigenza). Ove l'introduzione dell'azione sia vincolata a un termine, il diniego non può neppure fondarsi sulla considerazione che la madre sarebbe in grado di guadagnarsi i mezzi finanziari necessari al processo.