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Regesto

Uguaglianza tra i sessi e diritto alla rendita di vecchiaia secondo gli statuti della Cassa federale d'assicurazione; art. 11 cpv. 1 degli Statuti (RS 172.222.1) e art. 116 OG; art. 23 degli Statuti e art. 4 cpv. 2 Cost.
1. Ammissibilità dell'azione di diritto amministrativo; esigenza di un interesse considerevole degno di protezione, ove l'azione tenda all'accertamento di un diritto (consid. 1).
2. Competenza del Tribunale federale ad esaminare la conformità alla legge e alla Costituzione degli Statuti della Cassa federale d'assicurazione creati mediante ordinanza del Consiglio federale e approvati dall'Assemblea federale con decreto federale semplice (consid. 3).
3. Il diritto accordato dall'art. 23 degli Statuti unicamente alle assicurate di usufruire della pensione dopo 35 anni di contribuzione è contrario all'art. 4 cpv. 2 Cost. Tenuto conto delle diverse soluzioni possibili per ovviare a tale inuguaglianza, non incombe al Tribunale federale di determinare il modo in cui essa vada soppressa, né di attribuire all'attore le prestazioni negategli dagli Statuti (consid. 4).
4. La differenza dell'età di pensionamento prevista dall'art. 23 degli Statuti viola l'art. 4 cpv. 2 Cost.? Questione lasciata indecisa (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 4 cpv. 2 Cost., art. 116 OG