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Regesto

Contratto di divisione d'eredità; contratto sulle parti ereditarie.
Tanto il trasferimento della proprietà fondiaria, quanto la creazione di diritti reali limitati, negozi che soggiacciono nonnalmente alla forma dell'atto pubblico, possono essere convenuti, nel quadro di un contratto di divisione d'eredità, con la semplice forma scritta (consid. 1).
Presupposti che deve adempiere un contratto di divisione d'eredità perchè possa dar luogo ad una iscrizione a registro fondiario (consid. 2).
La disposizione speciale in materia di forma contenuta nell'art. 635 CC concerne unicamente la cessione di parti ereditarie o frazioni delle medesime. Ove determinati beni o diritti provenienti da una successione non siano attribuiti nel quadro di un contratto di divisione, essi devono essere trasferiti all'acquirente conformemente alle regole applicabili ai negozi giuridici tra vivi (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 635 CC