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Regesto

Art. 148 cpv. 3 CC.
1. Questa disposizione non impedisce al giudice del divorzio di tener conto di fatti già allegati o di ammettere mezzi di prova già proposti nel processo di separazione, ma disattesi dal giudice di questo processo, perchè non determinanti agli effetti del suo giudizio (consid. 2).
2. Nell'azione di divorzio susseguente alla separazione, una parte può invocare anche fatti o motivi che ha omesso di addurre nel primo procedimento (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 148 cpv. 3 CC