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Regesto

Espropriazione.
Installazione ed esercizio di una linea ad alta tensione su un fondo vicino; obbligo d'indennizzo.
Salvo eccezioni, i proprietari fondiari devono, sotto il profilo dell'art. 684 CC, tollerare senza aver diritto ad indennizzo la presenza e l'esercizio di una linea ad alta tensione su un fondo vicino, dato che non ne derivano, di regola, immissioni eccessive. Competente a decidere se siano lesi diritti di vicinato è esclusivamente il giudice dell'espropriazione; l'art. 69 cpv. 1 LEspr non è applicabile (conferma della giurisprudenza) (consid. 3a).
Può sussistere un obbligo d'indennizzo laddove l'esecuzione dell'opera dell'espropriante renda necessaria la soppressione di limitazioni del diritto di costruire costituite mediante servitù a favore di terzi, o la deroga a disposizioni di diritto cantonale fondate sull'art. 686 CC; è lasciata indecisa la questione se ciò valga anche in caso di deroga a disposizioni di diritto cantonale riservate dall'art. 702 CC (consid. 3b).

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referenza

Articolo: art. 684 CC, art. 69 cpv. 1 LEspr, art. 686 CC, art. 702 CC