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Regesto

Vendita immobiliare, garanzia.
La clausola di un contratto di compravendita immobiliare, seconco cui la particella compravenduta è completamente attrezzata con riferimento all'accesso, all'acqua, alla canalizzazione e all'elettricità significa che la via d'accesso, la canalizzazione o il raccordo alla stessa, nonché le condotte dell'acqua e dell'elettricità si trovano sia sulla particella, sia al suo limite o in immediata vicinanza di quest'ultimo (consid. 1).
Applicazione dell'art. 201 CO alla compravendita immobiliare (consid. 2).
Art. 219 cpv. 3 CO. La prescrizione quinquennale si applica anche all'azione di garanzia per i vizi di un immobile non edificato (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 201 CO, Art. 219 cpv. 3 CO