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Regesto

Credito documentario.
1. La questione se i documenti presentati alla banca siano completi e corrispondano alle condizioni dell'apertura di credito va esaminata alla stregua delle norme relative ai crediti documentari. Tale esame non può essere sostituito da un esame della merce (consid. 3).
2. La banca deve tenere a disposizione del beneficiario o restituire allo stesso i documenti che essa consideri insufficienti (consid. 5a).
3. Ove consegni i documenti ad un terzo, la banca non può sottrarsi al proprio obbligo di pagare eccependo che i documenti non corrispondono alle condizioni del credito documentario o che sono stati presentati dopo la scadenza del termine di validità di tale credito (consid. 5b, d).