Regesto
Art. 4 Cost.; promozione di un allievo di liceo ad una classe superiore.
1. Ricorso cantonale contro la decisione con cui è negata la promozione; ammissibilità del ricorso di diritto pubblico proposto contro il rifiuto dell'autorità cantonale di accordare l'effetto sospensivo (consid. 2).
2. Le autorità cantonali competenti decidono, in linea di principio, liberamente se accordare o no l'effetto sospensivo in caso di ricorso contro una decisione con cui è negata la promozione di un allievo; situazione nel cantone di Ginevra (consid. 3).