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Regesto

Art. 22ter Cost.; base legale per la creazione in tappe successive di zone edificabili. Procedura.
1. Procedura: il Consiglio di Stato che nello stesso tempo approva una revisione di disposizioni del piano delle zone ed evade le opposizioni presentate contro tale modifica, non viola l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT (consid. 1a).
2. Pur non contenendo una specifica norma in questo senso, la legge edilizia del Cantone di Basilea Campagna costituisce una base legale chiara ed univoca per la creazione in tappe successive di zone edificabili (consid. 3a).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 22ter Cost., art. 33 cpv. 3 lett. b LPT

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