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Regesto

Art. 5 cpv. 2 LPT, espropriazione materiale.
1. Nozione d'espropriazione materiale (consid. 2).
2. Momento determinante per decidere se si sia in presenza di un'espropriazione materiale (consid. 3).
3. Non-attribuzione di un fondo alla zona edificabile. Espropriazione materiale ammessa per una parte del fondo. Circostanze particolari (preesistenza di un'officina con accesso sufficiente; parte del fondo inclusa nel perimetro del progetto generale di canalizzazione) consentono di ritenere che nel momento determinante circa 1/7 del fondo avrebbe potuto con grande probabilità essere edificato (consid. 4-6).

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referenza

Articolo: Art. 5 cpv. 2 LPT