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Regesto

Dichiarazione di fallimento nel territorio dell'ex-Regno del Württemberg; pubblicazione ed esecuzione in Svizzera.
1. La Convenzione 12 dicembre 1825/13 maggio 1826 conclusa tra la Confederazione svizzera e il Regno del Württemberg in materia di fallimento e di trattamento dei rispettivi cittadini in caso di fallimento, costituisce diritto cantonale (conferma di giurisprudenza): non va di conseguenza deciso secondo il diritto federale se essa sia ancora in vigore e se siano adempiuti nel caso concreto i requisiti della sua applicazione (consid. 2 e 4).
2. La Convenzione è applicabile soltanto per decidere l'esecutorietà di un fallimento pronunciato all'estero; gli effetti e la procedura di un fallimento che secondo la convenzione deve essere eseguito anche in Svizzera sono retti dagli art. 197 segg. LEF. Deve di conseguenza essere costituita, amministrata e realizzata in Svizzera una massa fallimentare distinta; soltanto l'eventuale saldo attivo rimanente dopo la ripartizione dovrà essere consegnato alla massa fallimentare tedesca (consid. 3 e 6).