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Regesto

Art. 91 CPv. 3 LCS. Elusione della prova del sangue risultante dalla omessa comunicazione dell'infortunio alla polizia.
1. Elemento obiettivo: L'omessa comunicazione di un infortunio alla polizia costituisce obiettivamente un elusione della prova del sangue laddove il conducente sia tenuto, a norma dell'art. 51 LCS, ad avvertire senza indugio la polizia ed abbia la possibilità di farlo, e debba inoltre presumersi obiettivamente, tenuto conto delle circostanze, che la polizia avrebbe ordinato la prova del sangue se l'infortunio le fosse stato comunicato.
2. Elemento soggettivo: Basta il dolo eventuale. Esso è dato allorquando al conducente fossero note le circostanze che, da un lato, comportano l'obbligo di avvertire la polizia e, dall'altro, rendono altamente probabile che venga ordinata la prova del sangue, con la conseguenza che l'omissione della comunicazione, prescritta dall'art. 51 CP e senz'altro possibile nel caso concreto, debba essere interpretata nel senso che il conducente ha accettato di eludere la prova del sangue (precisazione della giurisprudenza).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 51 CP