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Regesto

Art. 42 cpv. 2 e art. 43 cpv. 1 CO.
L'attività casalinga ridotta esercitata da un uomo sposato divenuto invalido in seguito ad infortunio non può essere considerata nella determinazione del danno per dar luogo a una deduzione dall'indennità per perdita di guadagno.

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referenza

Articolo: Art. 42 cpv. 2 e art. 43 cpv. 1 CO