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Regesto

Art. 137 lett. b OG.
Assicurato il quale viene successivamente a sapere che un certificato medico prodotto mentre era pendente un primo procedimento davanti al Tribunale federale delle assicurazioni non è stato trasmesso dall'amministrazione all'autorità giudicante.
Non si tratta di nuovo mezzo di prova, ma bensì di fatto nuovo.

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Articolo: Art. 137 lett. b OG