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Regesto

Art. 24 cpv. 1 lett. b LPT; ponderazione degli interessi.
La ponderazione degli interessi secondo l'art. 24 cpv. 1 lett. b LPT va effettuata in modo completo da parte della stessa autorità. Applicazione di tale principio in sede d'esame di un'autorizzazione d'esercizio di una cava di ghiaia, in cui questioni non decisive per la ponderazione degli interessi potevano non essere evocate (consid. 4a), ma in cui questioni determinanti a torto non sono state considerate (consid. 4b).

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Articolo: Art. 24 cpv. 1 lett. b LPT