Regesto
Esecuzione per un credito in valuta straniera.
L'escusso che è debitore di una somma di denaro in valuta straniera e che, nell'esecuzione promossa per il ricupero di tale credito, ha pagato all'ufficio delle esecuzioni l'importo formulato in franchi svizzeri non può esigere la riconversione di detto importo e la restituzione dell'ammontare risultante dalla differenza.