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Regesto

Art. 35 segg. LAMI e art. 30 cpv. 1 Ord. I; art. 6 del Decreto federale del 20 giugno 1980 sulla riduzione di prestazioni federali negli anni 1980-1985.
L'art. 6 del Decreto federale che consente, in quanto si debbano rispettare i crediti concessi, di differire al massimo di un anno i pagamenti che scadono, vale anche per l'anticipo di prestazioni federali.
Vigente il Decreto federale le casse malati riconosciute non potrebbero pretendere gli anticipi (o gli interessi sugli anticipi non pagati) previsti dall'art. 30 cpv. 1 Ord. I nella versione in vigore sino al 24 aprile 1986.

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referenza

Articolo: art. 30 cpv. 1 Ord, art. 6 del