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Regesto

Art. 85 lett. a OG; riesame di una disposizione legale adottata in virtù di un'iniziativa popolare cantonale; termine di attesa.
Il diritto cantonale vodese non stabilisce un termine di attesa durante il quale sarebbero inammissibili le iniziative e le proposte tendenti a un nuovo esame delle decisioni popolari. Il Gran Consiglio è quindi libero di modificare in qualsiasi momento il testo da esso adottato in esecuzione di un'iniziativa popolare. Rimane nondimeno riservato il divieto dell'abuso di diritto.

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referenza

Articolo: Art. 85 lett. a OG