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Regesto

Dogane; art. 16 e 17 del Protocollo n. 3 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea: controllo a posteriori dei documenti di origine.
La decisione sull'origine delle merci spetta esclusivamente alle autorità dello Stato d'esportazione. Le autorità doganali svizzere possono pretendere un controllo a posteriori o un esame supplementare quando non siano convinte dell'esattezza di un'attestazione d'origine. In determinate circostanze esse sono tenute a chiedere un complemento d'informazioni sul controllo a posteriori il cui risultato sia sfavorevole all'importatore. Le autorità doganali dello Stato d'importazione sono però finalmente vincolate dalla decisione delle autorità dello Stato d'esportazione. Non è loro consentito di sostituire l'apprezzamento di queste ultime autorità con il proprio.

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referenza

Articolo: art. 16 e 17 del