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Regesto

Art. 21 cpv. 1 lett. c, d DIFD; imposizione di prestazioni valutabili in denaro (liquidazione parziale indiretta)
Vendendo le sue azioni a un altro azionista non avente l'obbligo di tenere una contabilità, l'azionista non consegue un reddito imponibile derivante dalla sua sostanza, bensì un profitto in capitale esente da imposta, anche se l'acquirente si procura i mezzi per pagare il prezzo di vendita presso la società compravenduta.