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Regesto

Art. 4 cpv. 1 Cost., art. 65 cpv. 1 e 3 OADI: Rami di attività con diritto all'indennità per intemperie.
Il fatto che il versamento dell'indennità ad aziende viticole, di coltivazione di piante, di frutticultura e orticultura sia subordinato a condizioni atmosferiche insolite, siccità e umidità straordinarie, senza che siano richiamati freddo e neve, non contravviene né la legge, né la costituzione.

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referenza

Articolo: Art. 4 cpv. 1 Cost., art. 65 cpv. 1 e 3 OADI