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Regesto

Art. 17 cpv. 1 lett. d LCS; determinazione del termine di recidiva.
Pure laddove la precedente revoca della licenza non sia stata ordinata esclusivamente per guida in stato di ebrietà, ma anche per altre infrazioni alle norme della circolazione stradale, il termine di cinque anni previsto dall'art. 17 cpv. 1 lett. d LCS decorre solo dalla scadenza della durata del provvedimento (globale) commisurata in applicazione analogica dell'art. 68 CP.

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 68 CP