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Regesto

Riduzione successoria.
1. È soggetta a riduzione un'attribuzione, mediante convenzione matrimoniale stipulata sotto la vigenza del diritto matrimoniale precedente, dell'aumento al coniuge superstite (conferma della giurisprudenza). È accolta l'eccezione sollevata in questo senso nella procedura di divisione, benché gli eredi non si fossero a suo tempo opposti alla convenzione matrimoniale, quando questa era stata loro sottoposta dell'autorità tutoria (consid. 3).
2. Le attribuzioni fatte in adempimento di un dovere morale sono soggette a riduzione (consid. 4).