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Regesto

Procura; libertà di commercio e d'industria; professione di massaggiatore terapeutico esercitata in modo indipendente.
1. Una procura generale rilasciata per la salvaguardia di tutti gli interessi del patrocinato vale anche per la procedura dinanzi al Tribunale federale (art. 29 cpv. 1 OG; consid. 1).
2. L'attività privata di massaggiatore terapeutico, esercitata a scopo lucrativo, è tutelata dalla libertà di commercio e d'industria (consid. 2).
3. La disciplina bernese, secondo cui il massaggio terapeutico esercitato in modo indipendente è riservato ai fisioterapisti, non può essere giustificata da motivi di polizia sanitaria (consid. 4). I motivi invocati per limitare la libertà di commercio e d'industria sono inammissibili (consid. 5a-e).

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referenza

Articolo: art. 29 cpv. 1 OG