Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 22 segg. LPT, art. 2 lett. c LPN e diritto forestale; sussidiamento e approvazione tecnica di un progetto di strada forestale; applicazione coordinata del diritto.
Coordinamento nel quadro di un procedimento cantonale di approvazione di un piano stradale, destinato a sostituire il procedimento di rilascio di una licenza edilizia (consid. 2).
Per le strade forestali va richiesta una licenza edilizia. Tra le questioni della protezione della natura e del patrimonio nazionale, quelle della pianificazione del territorio e quelle del diritto forestale suole esistere una stretta connessione obiettiva (consid. 3b).
L'obbligo di coordinare tempestivamente l'applicazione del diritto sostanziale e di procedura vale anche per un progetto il cui esame in prima istanza incomba in parte ad autorità comunali e cantonali e per il resto a un'autorità federale. Conseguenze della mancanza di coordinamento (consid. 4).

contenuto

documento intero:
regesto: tedesco francese italiano

navigazione

Nuova ricerca