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Regesto

Art. 4 e 31 Cost., art. 16 cpv. 2 della legge neocastellana sull'avvocatura del 26 marzo 1986; spese giudiziarie, responsabilità personale dell'avvocato.
L'art. 16 cpv. 2 della legge neocastellana sull'avvocatura, secondo cui l'avvocato è personalmente responsabile nei confronti dello Stato del pagamento delle spese giudiziarie in tutte le cause salvo in materia penale, è incostituzionale (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 4 e 31 Cost.