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Regesto

Art. 92 n. 3 LEF.
Un medico, che ha dovuto sospendere l'attività professionale da nove mesi, perché sospeso, poi radiato definitivamente dall'albo dei medici nonostante un ricorso e che è parallelamente oggetto di una procedura penale suscettibile di concludersi con una pesante pena detentiva, è impedito durevolmente, e non solo momentaneamente, di esercitare la propria attività lavorativa. La sua automobile e i mobili dello studio medico perdono quindi il carattere di strumenti di lavoro esclusi dal pignoramento.

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Articolo: Art. 92 n. 3 LEF