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Regesto

Art. 3 cpv. 1 lett. b e f LPC: computo di interessi ipotetici, prodotti dal valore di riscatto di un'assicurazione sulla vita, nel reddito determinante ai fini del calcolo di una prestazione complementare.
- Detti interessi sono percepiti solo alla scadenza del contratto di assicurazione; durante la durata dello stesso non sono da computare quale reddito di sostanza mobile (art. 3 cpv. 1 lett. b LPC) nel reddito determinante (consid. 4a).
- La mancata percezione degli interessi in corso di contratto non costituisce rinuncia ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. f LPC (consid. 4b).
Art. 3 cpv. 2 LPC: computo dell'indennità di disoccupazione nel reddito determinante ai fini del calcolo di una prestazione complementare.
Non è ritenuto privilegiato ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LPC (nel testo valido dopo il 1o gennaio 1987) che il reddito proveniente da un'attività lucrativa. Le indennità di disoccupazione, come pure quelle di altre assicurazioni, devono essere computate integralmente (cambiamento della giurisprudenza resa in tema di indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie prima del 1o gennaio 1987; consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 3 cpv. 2 LPC, art. 3 cpv. 1 lett. b LPC