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Regesto

Art. 4 Cost., art. 725 cpv. 2 e 725a CO. Eccedenza di debiti in una società anonima; differimento del fallimento; formalismo eccessivo.
Il fatto di subordinare la concessione del differimento del fallimento alla presentazione di un bilancio intermedio verificato dall'ufficio di revisione della società non costituisce un formalismo eccessivo, se, come in concreto, il giudice non dispone di altri documenti affidabili (consid. 2).
I principi contabili del nuovo diritto della società anonima si applicano all'esercizio 1993 e non dalla loro entrata in vigore; nondimeno, le condizioni per il differimento del fallimento non sottostanno a tale regolamentazione (consid. 3).

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Articolo: Art. 4 Cost., art. 725 cpv. 2 e 725a CO