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Regesto

Art. 251 n. 1 CP; falsità ideologica in documenti.
Adempie la fattispecie della falsità ideologica in documenti la confezione di un programma facoltativo d'emissione il cui contenuto è inveritiero, avvenuta in occasione di un aumento di capitale secondo la procedura della costituzione simultanea (consid. 4d).
Art. 251 n. 1 cpv. 3 CP; uso di un documento falso a scopo d'inganno.
Chi sottopone all'assemblea generale bilanci non corrispondenti al vero e, quale presidente del consiglio d'amministrazione, ne autorizza la pubblicazione, li rende accessibili alle persone ingannate e adempie pertanto la fattispecie dell'uso di documenti falsi (consid. 5c).
Art. 148 cpv. 1 CP; astuzia e atti pregiudizievoli al patrimonio.
È astuto l'uso abusivo di un programma d'emissione il cui contenuto è inveritiero e ciò, indipendentemente dalla qualità di titolo del programma, nella misura in cui una verifica non è possibile o non può essere ragionevolmente pretesa (consid. 6a).
Sottoscrivendo azioni il cui valore intrinseco è inferiore a quello indicato in modo contrario al vero, i sottoscrittori subiscono un danno obiettivo, dato che l'importo versato per liberare le azioni non corrisponde, nella misura del maggior valore indicato in modo contrario al vero, alla controprestazione acquistata. I sottoscrittori sono lesi anche perché il valore delle azioni è diminuito a causa del rischio che il loro corso crolli in borsa qualora l'inganno divenga noto (consid. 6b).

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referenza

Articolo: Art. 251 n. 1 CP, Art. 251 n. 1 cpv. 3 CP, Art. 148 cpv. 1 CP