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Regesto

Assistenza giudiziaria; art. 98a cpv. 3 e art. 103 OG; legittimazione a ricorrere del testimone.
Il testimone, sentito nell'ambito dell'esecuzione di una procedura di assistenza giudiziaria, non può opporsi alla trasmissione dei verbali di audizione che nella misura in cui le informazione che è chiamato a fornire lo concernano personalmente o allorquando egli si prevale del suo diritto di non testimoniare (consid. 2c). Ciò non è il caso, se la deposizione concerne conti bancari di cui egli non è il titolare (consid. 2d).

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referenza

Articolo: art. 98a cpv. 3 e art. 103 OG