Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 260 LEF. Cessione di diritti della massa a diversi creditori; litisconsorzio; fissazione e proroga del termine per agire; principio dell'uguaglianza fra creditori.
Non sussistendo per i creditori cessionari alcun obbligo di iniziare la causa, né di condurla fino alla sentenza, vi è litisconsorzio solo fra quei creditori che hanno deciso di far uso della cessione (consid. 3a).
Allorquando vi sono più creditori cessionari, l'amministrazione deve fissare un termine unico per agire; un'eventuale proroga di tale termine deve avvenire a favore di tutti i cessionari e non di uno solo. Tuttavia, non è contrario al principio dell'uguaglianza dei creditori distinguere e trattare in modo diverso i cessionari che hanno chiesto una proroga in tempo utile e quelli che hanno lasciato trascorrere il termine impartito senza reagire, nonostante la formale avvertenza di revoca della cessione in caso di inazione (consid. 3b).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 260 LEF