Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Procedura di concordato con abbandono dell'attivo; sospensione della collocazione (art. 28 cpv. 3 RCB e art. 59 cpv. 2 RUF).
Il creditore non può con reclamo all'autorità del concordato ottenere che la collocazione del proprio credito, sospesa a suo tempo dalla liquidatrice, sia nuovamente vagliata se questa non ha emanato una nuova decisione (consid. 2).
Siffatta domanda non può essere considerata un reclamo per denegata o ritardata giustizia (consid. 3).
Nell'ambito della procedura di concordato bancario l'art. 59 cpv. 2 RUF deve essere applicato in modo ampio (consid. 4).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 59 cpv. 2 RUF, art. 28 cpv. 3 RCB